A. CRITERI DI CONSOLIDAMENTO Principi generali Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 include i bilanci della Capogruppo Biesse S.p.A. e delle società da essa controllate. Il controllo è ottenuto quando la società controllante è esposta ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l’entità, o vanta dei diritti su tali rendimenti, avendo nel contempo la capacità di influenzarli esercitando il proprio potere sull’entità stessa. I bilanci delle società controllate sono inclusi nel bilancio consolidato dal momento in cui la controllante inizia ad esercitare il controllo fino alla data in cui tale controllo cessa. Tali bilanci vengono opportunamente riclassificati e rettificati al fine di uniformarli ai principi contabili ed ai criteri di valutazione della Capogruppo, in caso di differenze significative. Tutte le società del gruppo Biesse chiudono l’esercizio al 31 dicembre ad esclusione della controllata indiana che chiude al 31 marzo e che, di conseguenza, viene consolidata utilizzando una specifica situazione patrimoniale ed economica intermedia riferita al 31 dicembre. Il valore contabile delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento viene eliso in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto delle partecipate attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del passivo il loro valore corrente alla data di acquisizione. L’eventuale differenza residua, se positiva, è iscritta tra le attività non correnti ed in via residuale alla voce avviamento, se negativa è addebitata al conto economico. I risultati economici delle imprese controllate acquisite o cedute nel corso dell’esercizio sono inclusi nel conto economico consolidato dall’effettiva data di acquisizione fino all’effettiva data di cessione. Le partecipazioni di terzi nell’impresa acquisita sono inizialmente valutate in misura pari alla loro quota dei valori correnti delle attività, passività e passività potenziali iscritte. I crediti e i debiti, i proventi e gli oneri, gli utili e le perdite originati da operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento sono eliminati. Le minusvalenze e le plusvalenze derivanti da cessioni infragruppo di beni strumentali sono elise, ove ritenute significative. Le eventuali quote di patrimonio netto e del risultato attribuibili ai terzi sono iscritte in apposita voce negli schemi di bilancio. Conversione dei bi